Cremazione e Cerimonie Laiche

Le norme che regolano cremazione e cerimonie laiche sono dettate dalla legge 130 del 2001 e poi fatte proprie dalle varie regioni. Il defunto può esprimere, prima del decesso, la propria volontà di essere cremato, o da un notaio o per iscrizione ad una Socrem (società per la cremazione) riconosciuta legalmente.

In assenza delle due situazioni descritte l’avente diritto in ordine civile, fino al sesto livello di parentela, può dichiarare attraverso una dichiarazione giurata (presso un notaio e/o circoscrizione) di aver ascoltato dal defunto, prima di morire, la sua volontà ad essere cremato ed in virtù della posizione giuridica, ne autorizza la cremazione.

Le urne possono essere inumate a terra, tumulate in un loculo/tomba già in concessione alla famiglia o acquistate in concessione al momento del bisogno. Le ceneri possono essere anche custodite in casa degli aventi diritto o disperse.

La nostra Impresa è in grado di organizzare cerimonie per tutte e tre le ipotesi.

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